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Leasing e super ammortamento

  • di Luigi Mondardini

    Chiarimenti con la Circolare n. 23/2016 dall’Agenzia delle Entrate

    La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto una nuova norma che consente una deduzione straordinaria dalla base imponibile IRPEF e IRES commisurata al 40% dell’ammortamento ordinario sui  beni materiali strumentali  nuovi acquistati (anche tramite leasing) nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.

    Tale deduzione extra-contabile consiste in una variazione in diminuzione da computare in sede di dichiarazione dei redditi pari al 40% dell’ammortamento ordinario del costo del nuovo bene acquistato.

    Per data di acquisto del bene si intende quella di consegna o spedizione o quella, se diversa e successiva, in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà.

    Nei contratti di leasing occorre fare riferimento alla data della consegna, salvo presenza di clausole di prova a favore del locatore.

    Per i contratti di leasing  la maggiorazione del 40%, si concretizza in una deduzione operante in via extracontabile  che deve avvenire in base alle regole fiscali dell’art. 102, co. 7 del TUIR; in particolare la deduzione dei canoni di locazione finanziaria deve avvenire  “per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito”. 

    La Circolare n. 23/2016 specifica che la maggiorazione del 40% spetta non per l’intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale, con esclusione della quota interessi.

    Ai fini dell’individuazione degli interessi impliciti si può far riferimento al criterio forfetario dettato dal DM 24 aprile 1998.

    In tal caso, la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l’ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing.

    Tenuto conto di quanto sopra, si  potranno verificare  i seguenti casi:

    1)  durata contrattuale coincidente con quella minima individuata dall’art. 102, co. 7 del TUIR: i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;

    2)  durata contrattuale superiore a quella minima individuata dall’art. 102, co. 7 del TUIR: i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall’art. 109, co. 4 del TUIR;

    3)  durata contrattuale inferiore a quella minima individuata dall’art. 102, co. 7 del TUIR: i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico, causando un disallineamento tra i valori civilistici e i valori fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio

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