Anche il falso valutativo nella sfera di punibilità delle nuove false comunicazioni sociali.
Sono state rese note le motivazioni della sentenza che include le valutazioni tra le ipotesi di punibilità .
In pratica la nuova fattispecie di false comunicazioni sociali che fa riferimento ai “fatti materiali” oggetto di falsa rappresentazione, non esclude rilevanza penale degli elementi derivanti da valutazioni.
Anch’essi infatti sono caratterizzati da falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati.
Tale principio viene compiutamente illustrato con il deposito delle motivazioni della sentenza n. 890 (in senso contrario, peraltro, si veda Cass. n. 33774/2015).
I giudici di legittimità sottolineano come dal punto di vista letterale l’eliminazione della locuzione “ancorché oggetto di valutazioni” dalla nuova fattispecie non ha alcuna rilevanza decisiva, lasciando immutata la ricomprensione anche dei fatti oggetto di mera valutazione.
In particolare:
- il termine “materiale” si riconnette al concetto tecnico di “materialità” ; materialità è sostanzialmente sinonimo di “essenzialità”, nel senso che, nella redazione del bilancio, devono trovare ingresso – ed essere valutati – solo dati informativi “essenziali” ai fini dell’informazione.
- Inoltre il concetto di “rilevanza” deve essere apprezzato in rapporto alla funzione dell’informazione, nel senso che essa non deve essere “fuorviante”, influenzando in modo distorto le decisioni degli utilizzatori.
Anche il termine “fatto” non è da intendersi solo nel significato comune di fatto/evento, ma come “informazione”.
Pertanto i fatti possono dirsi “essenziali” e “rilevanti” se riescono a rendere una rappresentazione veritiera e corretta .
Tenuto conto di quanto sopra, poiché il bilancio si compone, per la sua maggior parte, di enunciati estimativi o valutativi, frutto dell’assegnazione a determinate componenti di un valore espresso in grandezze numeriche, nella nozione di rappresentazione dei fatti materiali e rilevanti debbano ricomprendersi anche le valutazioni.
In altri termini se “fatto” è il dato informativo, e se “materiali e rilevanti” sono solo i dati oggetto di informazioni “essenziali e significative” capaci di influenzare le opzioni degli utilizzatori, anche le valutazioni, ove non rispondenti al vero, sono in grado di condizionarne, negativamente, le scelte.
Occorre ricordare che in senso contrario rispetto alla sentenza in commento si è espressa la sentenza n. 33774/2015.