Risoluzione n. 147 in merito al c.d. sisma bonus.
Sono previste agevolazioni fiscali per i lavori di riduzione del rischio sismico.
Si tratta di una particolare categoria di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi agli adeguamenti degli edifici posti in zone sismiche ad alto rischio.
Il comma 2, lett. c), n. 2 dell’art. 1 della L. 232/2016 ha riformulato, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’agevolazione aumentando la detrazione:
- al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori.
- viceversa, se la classe di rischio non migliora, la detrazione rimane al 50% ;
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 147 di fornisce alcune precisazioni di come debbano essere interpretate le disposizioni quando, unitamente a lavori di adeguamento sismico, si pongano in essere altri lavori di recupero del patrimonio edilizio e di adeguamento energetico.
In merito alla possibilità di fruire della detrazione, a discrezione del contribuente, anziché in cinque rate, in 10 rate, la posizione dell’Amministrazione finanziaria risulta negativa.
Se il contribuente intende avvalersi della maggiore detrazione del 70/80 per cento deve ripartirla in cinque rate.
Il contribuente potrà tuttavia ricorrere alla detrazione “ordinaria” del 50% prevista dalla lettera i) dell’art. 16 del TUIR per l’adozione di misure antisismiche che prevede la rateazione in 10 esercizi.
La risoluzione chiarisce inoltre quali siano i limiti di spesa agevolabile nel caso in cui, sullo stesso edificio, vengano compiuti interventi sia antisismici che di manutenzione straordinaria nonché lavori di riqualificazione energetica.
Per quanto riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico e gli altri di recupero del patrimonio edilizio, il limite di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile. Infatti, l’agevolazione del “sisma bonus” non individua una nuova categoria di interventi agevolabili ma rinvia alla lett. i) dell’art. 16-bis del TUIR.
Pertanto in tale importo dovranno rientrare entrambe le tipologie tenendo presente che, nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in un anno sulla stessa unità consistano in una mera prosecuzione di quelli iniziati negli anni precedenti, ai fini del superamento del limite occorre tenere conto anche delle spese sostenute antecedentemente.
Viceversa gli interventi di riqualificazione energetica usufruiscono di massimali autonomi per cui, in tal caso, i contribuenti potranno beneficiare della detrazione del 65% nei limiti previsti per le singole fattispecie agevolate.