Se riscossi tramite intermediario finanziario italiano, sono soggetti a ritenuta del 26%.
Si tratta dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori derivanti da partecipazioni non qualificate .
La ritenuta viene operata a titolo d’imposta sui dividendi al netto delle ritenute in uscita effettuate nello Stato estero, il meccanismo detto “netto frontiera”.
Ove nella riscossione di tali dividendi non intervenga un intermediario finanziario che agisce da sostituto di imposta in Italia, tali redditi sono soggetti a imposta sostitutiva.
Si applica la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta operata dagli intermediari finanziari. I dividendi, in tal caso, devono essere indicati nel rigo RM12 del modello Unico.
Va peraltro rilevato che le istruzioni per la compilazione del rigo RM12 precisano che i redditi vanno esposti “al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”.
Ciò tuttavia equivale ad una disparità di trattamento fra colui che riscuote il dividendo tramite l’intermediario finanziario italiano e chi invece percepisce il medesimo dividendo sul proprio conto estero e lo dichiara nel proprio modello Unico.
Si ritiene viceversa che i dividendi esteri “non qualificati” in regime dichiarativo vadano tassati anch’essi sul “netto frontiera”. Si attende conferma in tal senso dall’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta infine che qualora i dividendi :
- abbiano scontato nel Paese della fonte un prelievo in misura superiore rispetto all’aliquota prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese di provenienza del dividendo
- il contribuente, richiedendo il rimborso, ottenga dall’Autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite e l’aliquota convenzionale
- la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di dividendo con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera.
Pertanto mediante dichiarazione nel rigo RM12 , secondo il criterio di cassa, si applicherà l’imposta sostitutiva del 26% sulla differenza restituita.