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La separazione delle attività ai fini IVA

  • di Luigi Mondardini

    L’IVA è applicata “unitariamente e cumulativamente per tutte le attività”.

    Tuttavia il Legislatore ha previsto:
     
    - al ricorrere di specifiche fattispecie sia obbligatorio tenere separate le diverse attività esercitate; 
    - il contribuente abbia comunque la possibilità di separare le diverse attività esercitate. 
     
    In caso di esercizio contemporaneo di più attività da parte dello stesso soggetto, al fine di individuare il corretto comportamento ai fini IVA,  i   commi 2 e 4 dell’art. 36 DPR 633/72   prevedono l’obbligo di separazione delle attività esercitate nei seguenti casi: 
     
    - contemporaneo esercizio di un’attività di impresa e di un’attività di lavoro autonomo ;
    - contemporaneo esercizio di una qualsiasi attività e di commercio al dettaglio con applicazione della ventilazione dei corrispettivi, attività agricola con applicazione del regime speciale di cui all’art. 34, DPR n. 633/72 ,attività connesse all’agricoltura ex art. 34-bis, DPR n. 633/72 ,  attività di intrattenimento di cui all’art. 74, commi 5 e 6, DPR n. 633/72 ,  attività di agenzia viaggi con cessione, anche tramite mandatari senza rappresentanza, di pacchetti turistici organizzati da altri di cui all’art. 74-ter, comma 5, DPR n. 633/72.                         
     
    Il comma 3 dell’art. 36 concede al contribuente la facoltà di separare le diverse attività previa opzione, vincolante per 3 anni, con rinnovo “automatico” per ciascun anno successivo, fino a revoca.  
     
    Per l’esercizio dell’opzione vale il comportamento concludente posto in essere dal contribuente fin dall’inizio dell’attività ovvero dall’1.1, ferma restando la relativa comunicazione nell’ambito della dichiarazione annuale IVA (quadro VO).  
     
    In linea generale la separazione è ammessa quando le diverse attività, ancorché esercitate dallo stesso soggetto, sono effettivamente distinte ed obbiettivamente autonome e ciò di fatto si realizza quando le stesse sono individuate da diversi codici attività ATECO 2007.  
     
    A tale previsione di carattere generale si aggiunge quanto disposto dalla seconda parte del comma 3 in esame, in base alla quale la separazione (per opzione) è applicabile: “anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5 e dell’articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività”.   
     
    Da quanto sopra deriva quindi che le imprese che operano nel settore edile / immobiliare possono separare le attività ai fini IVA: 
     
    - in base ai codici ATECO 2007 corrispondenti alle attività svolte;
     
    - anche nell’ambito dello stesso codice attività, in base alla tipologia degli immobili oggetto della locazione / cessione, ottenendo così i seguenti “subsettori”: cessione immobili abitativi; cessione immobili non abitativi;  locazione immobili abitativi; locazione immobili non abitativi. 
     
     
    In altre parole, quindi, ancorché la separazione delle attività ai fini IVA sia posta in essere al fine di evitare che l’effettuazione di operazioni esenti IVA riducano l’imposta detraibile, il regime di imponibilità / esenzione IVA delle operazioni non può essere assunto quale unico criterio sul quale basare la separazione delle attività. 
     
    Conseguentemente non è possibile separare le attività considerando da una parte le locazioni / cessioni imponibili e dall’altra le locazioni / cessioni esenti (a prescindere dalla tipologia di immobili oggetto delle locazioni / cessioni).  
     
    Il soggetto che separa le diverse attività esercitate è tenuto a:
     
    - numerare le fatture con serie distinte per ciascuna attività; 
    - tenere registri IVA distinti per ciascuna attività; 
    - presentare la dichiarazione annuale IVA composta da tanti moduli quante sono le attività separate. 
    - Il quadro VH relativo alla liquidazioni periodiche è comunque “unico”, riguarda il complesso delle attività svolte e va ricompreso nel mod. 1; 
    - effettuare distinte liquidazioni, pur con un unico versamento, in considerazione dell’unicità del soggetto IVA e della possibilità di compensazione tra situazioni debitorie e creditorie. 
    - Al fine di individuare la periodicità delle liquidazioni IVA (mensile o trimestrale) si evidenzia che se la separazione è adottata  per obbligo, va fatto riferimento al volume d’affari di ciascuna attività; se per opzione, va fatto riferimento al volume d’affari complessivo di tutte le attività esercitate.
    - In caso di attività separate per opzione, quindi, le liquidazioni saranno mensili ovvero trimestrali per tutte le attività esercitate mentre, in caso di separazione per obbligo, il contribuente potrebbe scegliere liquidazioni trimestrali per un’attività e mensili per un’altra.  
     
     
    Le  risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti mensili.  
    Al fine di individuare l’IVA detraibile, i beni / servizi acquistati vanno imputati all’attività di riferimento e quindi nell’ambito di ciascuna attività l’IVA a credito è detraibile secondo le ordinarie regole IVA ovvero con la specifica disciplina prevista per l’attività esercitata.  
     
    In presenza di beni / servizi promiscui, per determinare la quota imputabile a ciascuna attività è necessario utilizzare elementi oggettivi, concreti e analitici. 
     
    Soltanto in via residuale, ossia quando la ripartizione analitica non risulta applicabile, è possibile ricorrere alla ripartizione in base al volume d’affari conseguito dalle diverse attività.   
     

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