La situazione economica causata dal COVID-19 spinge a raggiungere accordi di riduzione dei canoni di locazione, che non sono soggette a spese.
L’agevolazione vale per qualsiasi tipologia immobiliare: abitazioni, uffici, negozi, laboratori, locali di depositi merci.
Inoltre si estende ai diversi regimi fiscali cui può essere sottoposto il reddito da locazione, sia che si tratti di tassazione ordinaria che di cedolare secca.
Il canone pattuito inizialmente può essere rivisto al ribasso nel corso della durata del rapporto locativo, sulla base di un sopravvenuto accordo tra le parti.
Il proprietario potrebbe avere la necessità di dover esibire l’accordo di riduzione registrato, per dimostrare all’Amministrazione finanziaria la regolare dichiarazione del reddito in misura inferiore rispetto al dato presente negli archivi della P.A.
Almeno due copie dell’accordo dovranno essere presentate nello stesso ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è stato registrato il contratto iniziale.
L’accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto al pagamento di alcuna tassa o tributo e nemmeno delle marche da bollo.
Ciò, però, sarà possibile se l’accordo riguarderà solo ed esclusivamente l’ammontare del canone di locazione.
La ‘Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 60/E del 28.6.2010 ha chiarito come non ci sia obbligo di registrare l’accordo e quindi conseguentemente non ci sono termini fissi per farlo.
Tuttavia è opportuno registrare l’accordo della riduzione del canone per fornire una data certa, nella quale l’Agenzia delle Entrate prende atto del minor reddito e della minore spesa della quale tenere conto all’atto di una verifica sui redditi dichiarati dal proprietario e dall’inquilino.
Per la registrazione del contratto da portare all’Agenzia delle Entrate, si dovrà compilare il Modello 69.