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La moratoria per le PMI

  • di Luigi Mondardini

    Le misure per sostenere le attività imprenditoriali.

    • la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 o quelli alla data del 17.3, se superiori.
    • gli  importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati,neanche in parte fino al 30.9.2020 incluso;
    • la proroga alle medesime condizioni fino al 30.9.2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30.9.2020;
    • la sospensione fino al 30.9.2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

     

    I requisiti

    L’impresa deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

     

    Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

     

    La richiesta di sospensione

    Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal “Decreto Cura Italia”.

    La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

    Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro auto dichiarare:

    • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria
    • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19
    • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa,  
    • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47, DPR 445/2000.

    Può  accedere alla moratoria chi svolge un’attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.

    Ai sensi dell’art. 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l’altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33%) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.

     

    La sospensione di rate e finanziamenti non riguarda anche il credito al consumo.

    La moratoria si applica a tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56, comma 2, DL n. 18/2020 e indicate nei punti precedenti e si  applica senz’altro ai contratti di leasing.

     

    Periodo di sospensione

    Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30.9.2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30.9 non deve essere pagata.

    La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

    In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

    In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.

    Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.

    Le rate maturate dopo l’entrata in vigore del DL n. 18/2020 (17.3.2020) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del DL n. 18/2020 non possono essere invece computate nell’ambito della sospensione.

     

    La banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.

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