Rilevante la tipologia societaria in cui il socio presta la propria opera.
Per quanto riguarda le società di persone, la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il socio è considerata un’eccezione, ammissibile nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di supremazia.
Questo condizione si verifica con i soci accomandanti i quali potrebbero offrire la propria prestazione di lavoro a favore della società disciplinandola e racchiudendola in un contratto di lavoro subordinato; difficilmente realizzabile con i soci di società in nome collettivo dove tutti i soci sono individualmente e illimitatamente responsabili.
Per le società di capitali , vista l’autonomia del soggetto giuridico, è più facile rintracciare l’eventuale esistenza delle caratteristiche tipiche del rapporto subordinato.
In giurisprudenza viene esclusa la possibilità di dipendenza tra un socio unico azionista oppure in presenza del cosiddetto “socio sovrano (o tiranno)”,per il quale si deve tener presente che, nonostante la società sia intesa quale soggetto giuridico distinto, la concentrazione delle quote societarie esclude l’effettiva soggezione alle direttive di un organo societario.
Altrettanto difficoltosa risulta l’ammissibilità del cumulo tra carica societaria e rapporto subordinato nei confronti di un socio di maggioranza, per cui sarà doveroso procedere ad una verifica distinta caso per caso.
Altra questione poi riguarda il caso in cui il socio assuma anche l’eventuale carica di amministratore della società da parte del soggetto coinvolto.
In generale più il grado di autonomia amministrativa e decisionale sarà elevato maggiore sarà la difficoltà nel poter riconoscere anche la possibilità di un rapporto subordinato con lo stesso soggetto.
Per quanto riguarda poi il socio amministratore unico di società, questo risulta incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato.
Per contro invece può essere dichiarato incontestabile un contratto di lavoro subordinato tra socio e società quando l’amministrazione della società sia affidata ad un consiglio d’amministrazione e purché la volontà imprenditoriale della società si formi in maniera autonoma rispetto a quella dell’amministratore interessato.