Il comportamento verso privati e forfettari.
Quale comportamento adottare verso consumatori finali e coloro che rientrano nei regimi esonerati (forfettari, minimi, ecc) ?
Dal 2019 i professionisti saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva.
L’'Agenzia delle Entrate ha chiarito che :
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l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C)
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inoltre deve consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
In ogni caso :
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i consumatori finali persone fisiche
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gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio
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i condomini e gli enti non commerciali,
possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Per quanto riguarda coloro che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia :
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non hanno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche;
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né di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
Infine per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.