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La dichiarazione relativa alle borse di studio

  • di Luigi Mondardini

    In linea generale borse di studio devono essere dichiarate, salvo esenzione.

    Sono esenti da imposizione:

    -         le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

    -         le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;

    -         le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;

    -         le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

    -         borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

    Borsa di studio Erasmus+:

    è prevista l’esenzione dall’IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) che partecipano al programma comunitario “Erasmus+”; l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.

     

    Le  borse di studio all'estero:

    Tranne nel caso in cui sia prevista una specifica esenzione, devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia,fermo restando il rispetto delle Convenzioni vigenti tra gli Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi.


    Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese,  è tassabile soltanto in Italia;se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno,  quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

     

     

     

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