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La detrazione IVA sulle auto

  • di Luigi Mondardini

    Percentuali diverse di detraibilità in funzione del veicolo e dell’uso.

    La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente:

    -        Detrazione 100% dell’Iva: veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc;

    -        Detrazione limitata (40%) dell’Iva: veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
    Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;
     

    -        Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:riguarda solo le moto > 350 cc.

    Tale disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.

    La limitazione della detrazione iva è fissata  al 40% .

    Essa riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione. 


    La misura di  detrazione al 40% , non è peraltro  assoluta , ma è ammessa la prova contraria. La limitazione non opera :

    -        per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale può detrarre integralmente l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

    Anche l'Iva,  relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli quali:

    -        custodia

    -        manutenzione e riparazione

    -        transito stradale

    -        acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo. 

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