Le novità introdotte con il D.L. 119/2018.
Nel primo semestre 2019 la fattura elettronica potrà essere emessa:
- entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di alcuna sanzione;
- con la sanzione ridotta dell’80% nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.
Ad esempio ,a fronte di una consegna di beni avvenuta il 7 gennaio 2019, il contribuente mensile potrà emettere la fattura elettronica, ad esempio, il 15 febbraio 2019.
Dal 1° luglio 2019 è previsto che debba essere obbligatoriamente indicata in fattura la data di effettuazione dell’operazione, se diversa dalla data di emissione della fattura stessa.
Tale previsione, tuttavia, non riguarderà le fatture emesse nel primo semestre dell’anno, con riferimento alle quali, quindi, la data da indicare obbligatoriamente è una.
Si potrebbe quindi ritenere che la data da indicare sia soltanto quella di effettuazione dell’operazione. Ma tale interpretazione non è coerente con la formulazione letterale dell’articolo 11 D.L. 119/2018, che prevede, solo a decorrere dal 1° luglio 2019, l’indicazione in fattura della data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Pertanto si ritiene che la prescrizione relativa alla indicazione della “data di emissione” debba essere correttamente interpretata come “data di trasmissione della fattura”.
Quindi, con riferimento all’esempio sopra indicato, il contribuente dovrà indicare nel corpo della fattura la data del 15 febbraio e non quella del 7 gennaio 2019.
In ogni caso tuttavia la data da considerare per la corretta liquidazione dell’Iva è quella del 7 gennaio, dovendo appunto l’Iva a debito confluire nella liquidazione dell’Iva del mese in cui è effettuata l’operazione.