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La contribuzione 2016 artigiani e commercianti.

  • di Luigi Mondardini

    Ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2015

    Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2016 è pari al 23,10%. Tale aliquota è ridotta al 20,10%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

    Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari  al 24,10%; ovvero al 21,10%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

    Per i commercianti, l’aliquota contributiva per il 2016 è  pari al 23,19%, poiché comprende l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività.

    Tale aliquota è ridotta al 20,19%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

    Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari  al 24,19%; ovvero al 21,19%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

    Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

    Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

    Per 2016 il minimale di reddito per il 2016, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro (limite che è rimasto invariato).

    Per il  2016 il  massimale di reddito per il 2016, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari a 76.872,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;  ovvero a 100.324,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.

    I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: il 16.5.2016, il 22.8.2016, il 16.11.2016 e il 16.2.2017, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.

    I termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo e secondo acconto 2016.

     

     

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