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La compensazione orizzontale degli incentivi edilizi

  • di Luigi Mondardini

    Le novità del decreto Rilancio.

    Le detrazioni edili ora possono essere:

    • trasferite  a terzi, banche comprese, mediante  la cessione o lo «sconto in fattura»;
    • essere trasformate da detrazioni Irpef o Ires in crediti d’imposta compensabili orizzontalmente in F24 dallo stesso contribuente.

    I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare l’opzione sono quelli generati da:

    • recupero del patrimonio edilizio per i quali è prevista una detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%;
    • risparmio energetico con detrazioni Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85-110%;
    • tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», con detrazioni Irpef e Ires del 50-70-75-80-85-110%;
    • bonus facciate, con detrazione Irpef e Ires del 90%;
    • impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, con detrazione del 50% (36% dal 2021) o del 110%;
    • colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con detrazione del 50-110%.

    In pratica  con riferimento alle detrazioni fiscali Irpef o Ires suindicate e  sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, anziché utilizzare direttamente la  detrazione in  dichiarazione dei redditi  potranno optare alternativamente tra:

    1) la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, compensabile orizzontalmente dallo stesso contribuente, «con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari»;

    b) un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo stesso, anticipato dal fornitore» e da «quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva  cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

    Una volta che la detrazione è trasformata in credito d’imposta (con possibilità di cessione a terzi) o sia stata scontata dal fornitore, il beneficiario (il contribuente, il cessionario o il fornitore), oltre a cedere il credito, può utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24, in base alle «rate residue di detrazione non fruite».

    Con la trasformazione in credito d’imposta, seguito dalla cessione, o con lo «sconto in fattura», il contribuente recupera subito il vantaggio fiscale, grazie al prezzo della cessione o allo sconto sui lavori.

    In caso di trasformazione in “credito  di imposta”, senza cessione, il contribuente :

    • può   utilizzare il credito  per compensare imposte diverse, anche l’Irap, l’Imu, oltre che l’Inps dipendenti, commercianti, artigiani o agricoltori.

     

    • Tuttavia non può usufruire negli anni successivi dell’eventuale «quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno».

     

    • Inoltre, non può chiedere il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione. In questi casi il bonus viene perso.

    Un provvedimento delle Entrate dovrà definire modalità attuative e di esercizio telematico delle opzioni.

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