Dal 2016 i contribuenti incapienti possono cedere ai fornitori la detrazione del 65%.
La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che nell’anno 2015 non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nell’area di non tassazione, solo nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
I soggetti interessati sono i:
· pensionati fino a € 7.500 con redditi di terreni fino a € 182,12;
· lavoratori dipendenti con redditi fino a € 8.000;
· titolari di determinati altri redditi assimilati al lavoro dipendente fino a € 4.800 (ex art. 50, comma 1, lett. e, f, g, h, i, DPR 917/1986);
· lavoratori autonomi (ex art. 53 DPR 917/1986) con un reddito fino a € 4.800;
· titolari di redditi d’impresa (ex art. 56 DPR 917/1986) con un reddito fino a € 4.800;
· titolari di redditi diversi (ex art. 67 DPR 917/1986) con un reddito fino a € 4.800.
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione IRPEF prevista per gli interventi di riqualificazione energetica ; in particolare gli interventi:
- effettuati sulle parti comuni dell’edificio pari al 65% delle spese rimaste a carico del singolo condomino.
- Deve trattarsi di spese pagate nel corso dell’anno 2016 anche se riferite a interventi iniziati in anni precedenti.
L’intenzione di cedere il proprio credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da apposita comunicazione.
Il condominio è obbligato a inviare la comunicazione ai fornitori, che a loro volta , comunicano in forma scritta al condominio la volontà di accettare la cessione del credito quale pagamento parziale del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Successivamente, entro il 31 marzo 2017, il condominio dovrà trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione in cui viene indicato il totale delle spese sostenute nel 2016 a titolo di riqualificazione energetica; l’elenco dei bonifici effettuati; il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito con l’indicazione dell’importo del credito ceduto; il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito con l’importo totale del credito attribuito a ciascuno di essi.
Il condominio, pena l’inefficacia della cessione, è tenuto a comunicare ai fornitori i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
Il credito ceduto verrà utilizzato dai fornitori, in compensazione con qualunque debito fiscale, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10 aprile 2017 con la possibilità di portare in avanti la quota non fruita nell’anno senza la possibilità, però, di chiederla a rimborso.