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L’IVAFE per i titoli all’estero

  • di Luigi Mondardini

    Riguarda le persone fisiche residenti in Italia.

    L’IVAFE è dovuta nel caso di detenzione all’estero di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio ; il possesso può essere a titolo di proprietà o di altro diritto reale, anche se pervenuti da eredità o donazioni.
     
    L’imposta è pari al 2 per mille  sull’imponibile ed è in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. 
     
    L’imposta è dovuta anche se il relativo importo non è superiore a 200 euro.
     
    L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento. 
     
    Inoltre l’imposta potrà essere anche rateizzata, ma solo per il saldo e la prima rata di acconto, entro un massimo di 6 rate.
    In particolare l’imposta si applica su:
     
    - azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; 
    - obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; 
    - strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; 
    - qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nei punti precedenti e i relativi indici;
    - contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 
    - contratti di scambio a pronti e a termini (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; combinazioni di contratti o di titoli indicati nei punti precedenti.
     
    A decorrere dal 2013  il contribuente deve compilare il quadro RW del modello Redditi PF. 
     
    Nel modello dichiarativo, per il valore degli immobili situati all’estero, occorre indicare il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta sulla base del provvedimento delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili. 
     

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