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L’invio delle dichiarazioni d’intento.

  • di Luigi Mondardini

    Adempimenti di fine anno.

    Possono conseguire lo status di esportatori abituali i soggetti che realizzano:

    A tal proposito, occorre monitorare le operazioni effettuate e registrate nell’anno precedente (o nei 12 mesi precedenti), senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.

    Pertanto:  i  contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l’attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come plafond di riferimento per il 2020 quello derivante dalle operazioni  effettuate nel 2019 (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), al superamento della percentuale del 10% del volume d’affari.

     

    L’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi (o importazioni) senza applicazione dell’imposta deve risultare:

    • da apposita dichiarazione , da cui deve risultare se  il modello si riferisce a “una sola operazione fino a euro” oppure più “operazioni fino a concorrenza di euro”.

     

    • La dichiarazione va, inoltre, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione dell’operazione.

     

    • A seguito della trasmissione, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta telematica. 

     

    • Copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica deve essere inoltrata al fornitore/prestatore, per informarlo della scelta di avvalersi di tale agevolazione.

    Le novità:

    E’ stata eliminato  da un lato l’onere di inviare una copia della “dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate…al fornitore o prestatore, ovvero in dogana” ,  introducendo, dall’altro, l’obbligo di riportare “gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione…nelle fatture emesse in base ad essaovvero…nella dichiarazione doganale”.

    Le modifiche  prevedono che dal 2020 l’esportatore abituale potrebbe non inviare una copia della dichiarazione d’intento al proprio venditore, ma fornire esclusivamente il numero della ricevuta d’invio alla controparte che, dal canto suo, ha l’onere di esporlo all’interno della fattura elettronica.

    In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia, è  opportuno che gli esportatori abituali continuino ad inviare una copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica d’invio per quelle emesse a dicembre 2019 (la semplificazione entra in vigore dal 2020), ma anche per quelle emesse dal 1° gennaio 2020.

    Si ricorda, infatti, che il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento deve:

    • verificarne la corretta trasmissione telematica avvalendosi della procedura di verifica dell’Agenzia delle Entrate;
    • controllare che la stessa sia stata trasmessa ante effettuazione dell’operazione;
    • monitorare l’ammontare del plafond dichiarato dall’esportatore abituale, esposto sull’esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente.

    Si  segnala poi  l’abrogazione dal periodo d’imposta 2020:

    • della numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento (prevista sia per il dichiarante che per il fornitore o prestatore);
    • dell’annotazione entro i quindici giorni successivi (a quello di emissione o ricevimento) in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972;
    • dell’annotazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa (semplificazione conseguente al venir meno della numerazione).

    Tuttavia  il modello ministeriale non è stato ancora aggiornato e continua a richiedere il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, oltre all’anno di riferimento che, pertanto, dovrà essere compilato per competenza con la numerazione del nuovo anno (1/2020, 2/2020, etc.) per le dichiarazioni emesse nel mese di dicembre.

     

     

     

     

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