E’ dovuta nella misura dello 0,76% .
Si calcola sul valore dell’immobile , solitamente rappresentato dal costo sostenuto per l’acquisto del bene.
Inoltre va conteggiata in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto.
Qualora l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
Per i diritti reali diversi dalla proprietà , come l’usufrutto, non rilevabili da un contratto, si fa riferimento ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.
In mancanza, si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno nel luogo in cui è situato l’immobile.
Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
Nel caso di un immobile pervenuto per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato ; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’IVIE è prioritariamente quello catastale.
In mancanza del valore catastale si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Pertanto, a seconda della legislazione del Paese europeo in cui è stabilito l’immobile, potremmo avere come base imponibile IVIE:
- il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delle imposte locali aventi natura similare all’IVIE;
- in assenza il costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del contribuente, il valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU.