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L’adozione del regime ordinario è vincolante per un triennio.

  • di Luigi Mondardini

    Tale condizione potrebbe precludere l’accesso al forfettario.

    Coloro che nel 2015 hanno adottato  il regime ordinario sono vincolati ad adottare il regime ordinario fino al 2017  in quanto la scelta  ha una durata minima triennale. 
     
    Il regime forfettario, così come  prima quello dei minimi, è un regime naturale ove sussistano i requisiti richiesti; con la conseguenza che dal 1° gennaio, si applicano  le regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione.
     
    Coloro, già forfettari nel 2015,  se al 1.1.2016 rispettano  tutti i requisiti richiesti possono continuare ad operare in tale regime senza alcuna comunicazione. Naturalmente coloro che non intendono adottare il nuovo regime, possono comunque optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
     
    In base alla normativa prevista nella Legge di stabilità 2015 l’opzione per il regime ordinario , che vale contemporaneamente per IVA e imposte dirette, avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca.
     
    Quindi si possono presentare le seguenti situazioni:
     
    - contribuente ordinario nel 2014 ,che al 1.1.2015 non aveva i requisiti per accedere al regime forfettario e quindi è rimasto  ordinario. In presenza delle condizioni di accesso , dal 1.1.2016  potrà accedere al regime forfettario mediante comportamento concludente senza effettuare alcuna comunicazione.
     
    - Contribuente ordinario nel 2015 per opzione. Al 1.1.2016 non può accedere al regime forfettario in quanto l opzione e valida per tre anni e scadrà quindi a fine 2017.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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