Restano fissi minimale e massimale di reddito
L’Inps , con la Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016, rende note le misure di tali contributi per l'anno 2016.
Le nuove aliquote 2016 dovute dagli iscritti alle Gestione IVS Artigiani e Commercianti sono pari al 23,10% per gli artigiani e al 23,19% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale).
Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.
Per essi, pertanto, le aliquote sono pari a 20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti.
Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).
Non sono stati modificati, rispetto allo scorso anno, il minimale ed il massimale di reddito, che quindi restano pari alle seguenti misure:
- € 15.548 il minimale di reddito;
- € 76.872 (frazionabile in ragione mensile) per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;
- € 100.324 (non frazionabile in ragione mensile) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.
Nel caso in cui il reddito d’impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi variabili sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
In particolare:
- sulla quota di reddito che supera il minimale di € 15.548 e fino al limite di retribuzione annua pensionabile di€ 46.123, si applicano le aliquote contributive prima indicate;
- sull'ulteriore eventuale quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.123 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 76.872 (o € 100.324), le aliquote contributive sono innalzate anche quest’anno di un punto percentuale, divenendo pari a 24,10% per gli artigiani; 24,19% per i commercianti; 21,10% per i collaboratori artigiani di età inferiore a 21 anni; 21,19 per i collaboratori commercianti di età inferiore a 21 anni.
Il pagamento dei contributi IVS 2016 dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 1a rata: 16 maggio 2016; 2a rata: 22 agosto 2016; 3a rata: 16 novembre 2016; 4a rata: 16 febbraio 2017.
Gli acconti dei contributi 2016 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè entro il 16 giugno 2016 (o 18 luglio 2016 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1a rata di acconto 2016(50% dell'acconto totale); entro il 30 novembre 2016, a titolo di 2a rata di acconto 2016 (restante 50% dell'acconto totale).
L’eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2017, quindi entro il 16 giugno 2017 (o 17 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%).