>

IVIE : base imponibile non sempre agevole

  • di Luigi Mondardini

    Quadro RW e IVIE sugli immobili: determinazione dell’imposta.

    La base imponibile dell’IVIE , nella generalità dei casi, è rappresentata dal  costo di acquisto dell’immobile ( di costruzione se è stato edificato dal contribuente stesso).

    In mancanza si deve utilizzare il valore di mercato, nel luogo di ubicazione, al termine del periodo d’imposta di riferimento.

    In caso di immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza si può fare riferimento  al costo riconosciuto in capo al de cuius ovvero ancora al valore di mercato.

    Nel caso in cui gli  immobili siano ubicati:

    - in Paesi appartenenti alla Unione europea

    - allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (quindi Norvegia e Islanda),

    si può fare riferimento al metodo catastale, come determinato nel Paese in cui l’immobile è situato.

    La  circolare n. 28/E/2012 individua per ciascun Paese, se presente (ed in questo caso anche quale sia), l’imposta da prendere a riferimento.

    Nel caso di 4 paesi occorre una particolare attenzione: si tratta di Francia, Belgio, Irlanda e Malta, dove  non è presente alcuna imposta che presenti una base imponibile catastale.

    Occorre quindi , per la determinazione della base imponibile dell’IVIE,  fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario (l’equivalente della “nostra” rendita catastale), eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU stabiliti per ciascuna categoria di immobili.

    In particolare per gli immobili  in Francia, il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione della tax fonciere.

    Una volta determinata l’imposta teoricamente dovuta, per calcolare l’importo da versare è possibile portare in detrazione , fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa.

    Il credito d’imposta utilizzabile in abbattimento dell’IVIE non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link