Provvedimento del 4 luglio.
Reperibile sul sito delle Entrate, è da trasmettere telematicamente
È stato approvato, insieme a istruzioni e specifiche tecniche (allegato B), con il provvedimento 4 luglio 2017e sostituisce il precedente entrato in scena con provvedimento del 21 marzo 2016.
La norma ora in vigore (articolo 10, comma 1, lettera a, numero 7, Dl 78/2009) prevede che chi intende utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 5mila euro annui deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni (ovvero sulle istanze, in caso di credito infrannuale) dalle quali emerge il credito. In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile, è ammessa la sottoscrizione della dichiarazione (o dell’istanza) da parte dell’organo di controllo.
La versione aggiornata di Iva Tr dovrà essere utilizzata a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito relativo al periodo aprile/giugno 2017, per la presentazione delle quali c’è tempo fino al prossimo 31 luglio.
Il modello è provvisto del prospetto riepilogativo riservato all’ente o alla società controllante per i crediti trimestrali relativi al gruppo.
Tr è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del Mef; nell’ipotesi in cui si prelevasse da altri portali, è necessario che il format utilizzato abbia le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato A al provvedimento e riporti l’indirizzo del sito dal quale è stato preso.
Il canale di trasmissione è esclusivamente telematico; il contribuente può provvedervi direttamente o rivolgendosi a intermediari abilitati.