Occorre verificare la tipologia di intervento.
Si distinguono due grandi gruppi:
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Il primo gruppo riguarda gli interventi di “ristrutturazione” , compresi quelli di restauro e risanamento conservativo . In caso di interventi di demolizione del fabbricato esistente e successiva ricostruzione dell’immobile, laddove la ricostruzione avvenga con la stessa volumetria del fabbricato preesistente , l’intervento si inquadra nell’ambito di quelli di ristrutturazione, con la conseguenza che si applica l’aliquota ridotta del 10%:
L’aliquota del 10% , trattandosi di agevolazione di carattere oggettivo riguardante la tipologia di intervento posto in essere, prescinde:
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dalla natura dell’immobile, che può essere abitativo o strumentale;
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dal soggetto committente (nel caso di appalto) o acquirente (per gli acquisti di beni finiti).
Per quanto riguarda invece gli interventi di costruzione si possono presentare le seguenti ipotesi:
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per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto d’appalto per la costruzione di fabbricati abitativi non di lusso (immobili classificati in categoria A, escluse A/1, A/8 e A/9), si applica l’aliquota del 10%, ovvero del 4% se il committente dichiara di possedere i requisiti “prima casa”.
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per le cessioni di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione di immobili abitativi non di lusso, si applica l’aliquota agevolata del 4%, a prescindere dal possesso dei requisiti prima casa.
A differenza di quanto previsto per gli interventi di ristrutturazione, per quelli di costruzione l’aliquota ridotta (del 4% o del 10%) richiede che l’immobile sia abitativo, con la conseguenza che se l’immobile è strumentale l’aliquota applicabile è solamente quella ordinaria del 22% (salvo quanto previsto per i fabbricati cd. “Tupini”).
Infine per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota agevolata del 10% è prevista per le prestazioni di servizi eseguiti su immobili a destinazione abitativa.
Per tali interventi, l’applicazione dell’aliquota del 10% riguarda anche i beni forniti per l’esecuzione della manutenzione, esclusi quelli significativi , qualora il valore degli stessi superi il 50% del costo complessivo della prestazione.