Utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui .
E’ possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Inoltre, in caso di richiesta di rimborso del credito IVA di importo superiore a € 15.000, da parte di un soggetto “non a rischio”, non è necessaria la prescritta garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E ha evidenziato che:
- l’apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per quest’ultimo è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- il limite di € 15.000 va calcolato separatamente per la compensazione e per il rimborso.
Così ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a rimborso per ulteriori € 9.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.