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Iva assolta all’estero: rimborso

  • di Luigi Mondardini

    Per imprese e i professionisti che hanno acquistato beni e servizi in un altro Paese europeo.

    Venerdì 30 settembre è l’ultimo giorno per inviare la richiesta di rimborso dell’Iva versata all’estero, relativa al periodo d’imposta 2015.
     
    Le domande viaggiano esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) per le imprese stabilite in Italia. 
     
    Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nella tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario, mentre la descrizione dei beni va inserita sulla base dell’apposita tabella.
     
    I soggetti residenti in altri Paesi Ue presentano l’istanza all’amministrazione finanziaria del proprio Stato, che provvederà a sua volta a inviarla a quella italiana.
     
    L’istanza di rimborso :
     
    - va compilata in lingua italiana (ma è accettata anche quella in inglese e francese)
    - gli importi devono essere indicati in euro. 
    - può essere presentata per periodi non superiori all’anno e non inferiori a tre mesi. 
     
    La richiesta trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, fino al 30 settembre dell’anno successivo; quella annuale, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.
     
    La gestione delle istanze inviate e i controlli per la spettanza del rimborso sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate, tramite il Centro operativo di Pescara.
     
    In caso di rimborso indebito, l’Agenzia emette nei confronti del soggetto passivo un provvedimento di recupero delle somme e applica la relativa sanzione.
     
    Il Centro operativo di Pescara che riceve la domanda di rimborso da un’impresa residente in Italia, provvede, entro quindici giorni dalla ricezione, a inviare l’istanza allo Stato competente. 
    L’amministrazione estera, a sua volta, ha quattro mesi di tempo per informare il contribuente dell’esito della richiesta. 
    I tempi di risposta possono arrivare a otto mesi nel caso in cui è necessario acquisire documentazione.
     
    L’impresa che, invece, non risiede in Italia ma in un altro Paese Ue, deve presentare l’istanza di rimborso all’amministrazione fiscale di appartenenza che poi la inoltra, in via telematica, a quella italiana. Anche in questo caso, il controllo e la gestione delle istanze è a cura del Centro operativo di Pescara.
     

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