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IVA agevolata per fabbricati

  • di Luigi Mondardini

    Sono i fabbricati “Tupini” identificati dalla normativa con specifiche caratteristiche.

    Le condizioni  da rispettare per rientrare nella nozione di fabbricato “Tupini” sono:

    - l’insussistenza del carattere di lusso degli immobili abitativi

    - il rispetto della regola di proporzionalità tra abitazioni e negozi. In particolare è necessario che almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni; non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.

    Occorre peraltro precisare che la nozione di edificio “Tupini” fa  riferimento alla destinazione di una parte del fabbricato a “negozi”; tuttavia  non è necessario che una parte dell’edificio abbia effettivamente tale destinazione.

    La norma  individua un limite massimo di superficie destinabile a “negozi” (25% della superficie totale) ma non un limite minimo. Pertanto  può essere qualificato come “Tupini” un edificio che non sia composto da alcun negozio, ma la cui superficie sia integralmente destinata ad abitazioni non di lusso.  

    A  seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 175/2014 si considerano di lusso gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; non assumono viceversa più rilievo il riferimento agli elementi indicati nel precedente D.M. 2/08/69.

    Si considerano poi “negozi” tutti i locali destinati allo svolgimento di un’attività imprenditoriale consistente nell’offerta di beni e servizi al pubblico dei consumatori,  i laboratori, le botteghe e le officine di tipo artigianale; sono invece esclusi dalla categoria  gli uffici  destinati all’esercizio di attività professionali .

    Per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA agevolata, si prevedono i seguenti casi.

    IVA al 4%

    -        è applicabile  alle cessioni dei beni forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati “Tupini”, con  esclusione delle cessioni di materie prime e semilavorate.

     

    -        Per  l’applicazione dell’aliquota del 4% non è richiesto che i beni siano destinati alla realizzazione di “prima casa”, essendo sufficiente il requisito oggettivo della destinazione alla costruzione di un edificio provvisto delle caratteristiche “Tupini”.

    -        Relativamente ai servizi d’appalto per la costruzione dei fabbricati “Tupini”,l’IVA al 4% si applica  alla condizione che siano destinati a  soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita oppure nei confronti di persone fisiche per le quali ricorrono le condizioni “prima casa”.

    Iva al 10%:

    -        per quanto concerne l’applicazione dell’IVA al 10%,  si applica alle  cessioni  e le prestazioni di servizi di appalto per la loro costruzione  relative agli edifici assimilati ai fabbricati “Tupini”. Si tratta di edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili (quali carceri, case di riposo, pensionati, sanatori, conventi, ecc.).

    -        Vi rientrano anche i fabbricati aventi la specifica destinazione di conseguimento di finalità di interesse collettivo. Tale trattamento agevolato IVA va esteso anche alle operazioni relative agli edifici di culto cattolico (chiese, santuari, oratori, ecc.), considerato che il “fine di culto” viene equiparato, ai sensi dell’articolo 29 dei Patti Lateranensi, ai fini di beneficienza e di istruzione.

     

    -        Infine sussiste la possibilità di usufruire dell’agevolazione IVA al 10% anche per le cessioni di immobili strumentali (ad esempio, negozi), i quali – per il semplice fatto di far parte di un edificio “Tupini” – soggiacciono alla medesima aliquota IVA prevista per la cessione di immobili abitativi non di lusso.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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