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ISA: necessario acquisire i dati ulteriori.

  • di Luigi Mondardini

    Ancora molte ombre sugli ISA.

    Al momento sono indisponibili:

     

    • il motore di calcolo
    • i “dati ulteriori” vale a dire la  serie di informazioni aggiuntive che da quest’anno entrano nel gioco della valutazione del contribuente.

     

    Per ottenere il “punteggio”  da parte dell’Agenzia delle Entrate occorrerà considerare sia dati contabili che extracontabili , per consentire  al motore di calcolo GERICO di elaborarli su una base storica che comprende fino ad otto esercizi.

     

    L’elaborazione viene eseguita dall’Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione il risultato in un file XML, prelevabile dal cassetto fiscale del contribuente o  di un intermediario abilitato delegato.

     


    Diversi quindi i passaggi necessari.

     

    La delega: con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 126200/2019 del 10 maggio 2019 è stato chiarito che  se l’intermediario risulta essere già delegato al cassetto fiscale del contribuente, non è necessaria alcuna ulteriore delega.


    Pertanto se il contribuente ha già una delega attiva alla consultazione del Cassetto Fiscale, concessa all’intermediario,  occorre  attendere il rilascio del software dell’Agenzia tramite il quale l’intermediario stesso andrà ad elencare i contribuenti per i quali risulta delegato al Cassetto e dei quali richiede i dati ulteriori ISA.

     

    L’Agenzia, alla ricezione della richiesta, verificherà l’effettiva sussistenza della delega e, in caso positivo, rilascerà i dati ulteriori del contribuente nel Cassetto Fiscale Delegato dell’Intermediario.


    In mancanza di delega già attiva,  è possibile operare in due distinte maniere: attivarla per avere  l’accesso al Cassetto nella sua interezza,  oppure attivare la specifica delega relativa ai soli dati ISA.



    Si ricorda che ai fini della predisposizione delle necessarie deleghe, occorre procedere alla raccolta delle firme  e delle copie dei documenti di identità.  
    La delega  deve essere sottoscritta dal contribuente, e corredata da copia di documento di identità dello stesso, in corso di validità.

     

    Giornalmente le deleghe devono essere numerate progressivamente in ordine di ricezione ed annotate su un apposito registro, tenuto in forma libera (è sufficiente anche un semplice foglio di calcolo).

    Le informazioni che devono essere riportate sono le seguenti: numero progressivo e data della delega; codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante; estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

     

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