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ISA e verifiche

  • di Luigi Mondardini

    L’utilizzo degli indici ai fini della selezione.

    Il livello di affidabilità fiscale del contribuente ottenuto dall’applicazione degli ISA, oltre a rappresentare uno strumento per il riconoscimento di alcuni  benefici ,  è utilizzato per individuare le “posizioni a rischio”.

    In particolare: l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria”.

    Nel Provvedimento 10.5.2019, così come confermato nella Circolare 9.9.2019, n. 20/E , l’Agenzia precisa che nella definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi di rischio evasione , l’Ufficio tiene conto di un livello di affidabilità minore / uguale a 6.

    Recentemente il MEF nell’ambito della risposta alle Interrogazioni parlamentari 25.9.2019 n. 5-02753 e 5-02754, oltre a ribadire la contrarietà a concedere l’applicazione facoltativa / integrale disapplicazione degli ISA, ha “escluso ogni automatismo nell’accertamento dovuto al risultato conseguito dal contribuente”.

    Anche il Ministero “consiglia” di specificare nelle Annotazioni del  software ISA gli elementi giustificativi della posizione del contribuente in quanto se ritenuti “idonei” dall’Ufficio non faranno scattare il controllo da parte di quest’ultimo.

    Nella Circolare n. 20/E, l’Agenzia ha chiarito che l’attribuzione di un punteggio ISA compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dell’Indice), l’attivazione di attività di controllo.

    Al fine di decidere la possibilità e la misura dei ricavi / compensi da integrare ai fini dell’adeguamento va considerato che il punteggio minimo:

    -  per accedere ai benefici premiali è almeno pari a 8;

    -  per evitare di essere incluso nelle liste di selezione ai fini del controllo da parte dell’Ufficio è almeno pari a 6.

    Di conseguenza, posto che ai fini dell’adeguamento il contribuente può decidere se e a che livello incrementare i propri ricavi / compensi, nel caso di attribuzione di un punteggio ISA di poco inferiore a 8, potrebbe “adeguarsi” per poter accedere ai benefici premiali qualora ne abbia un effettivo vantaggio valutando la propria situazione (se la sua posizione fiscale non è creditoria o l’ammontare dei crediti è modesto ottenere l’esonero dal visto non ha alcuna utilità). In tal caso per raggiungere l’8 potrebbe essere sufficiente un importo di modesta entità.

    Analoghe considerazioni possono essere proposte con riferimento ad una società che vorrebbe essere esclusa dalla verifica della (non) operatività.

    Nel  caso di attribuzione di un punteggio ISA inferiore a 6, potrebbe “adeguarsi” per evitare la possibilità di essere selezionato ai fini del controllo da parte dell’Ufficio.

    In tal caso, qualora il punteggio ISA sia di poco inferiore al 6 potrebbe essere sufficiente un importo di modesta entità.

    Al di fuori delle specifiche situazioni sopra esaminate, proporre al contribuente un adeguamento alla “richiesta” del software ISA, che in questa fase iniziale non può essere definito (tanto) “affidabile”, non appare essere tanto conveniente.

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