Individuati i livelli di affidabilità fiscale.
Al posto degli studi di settore sono stati introdotti i nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) che rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale.
In una scala da 1 a 10 , tali indici di affidabilità fiscale possono consentire al contribuente l’accesso al regime premiale vale a dire l’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini per l’accertamento, esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari, ecc..
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 10.5.2019 ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.
I benefici premiali sono riconosciuti per il 2018, ad eccezione del beneficio in merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione / rimborso dei crediti IVA, in quanto non può essere correlato al livello di affidabilità risultante dall’applicazione degli ISA per lo stesso periodo d’imposta, a causa dei diversi termini di presentazione della richiesta di compensazione / rimborso del credito IVA trimestrale (mod. TR); · del mod. IVA rispetto al mod. REDDITI / IRAP.
Punteggio di affidabilità almeno pari a 8.
Tale risultato consente l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA /IRPEF / IRES / IRAP.
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai soggetti che, per il 2018, conseguono un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 e riguarda la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
· € 50.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2020 relativo al 2019;
· € 50.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri del 2020;
· € 20.000 annui per IRPEF / IRES / IRAP, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2019.
L’esonero riguarda anche l’’apposizione del visto di conformità / prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
I termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa / lavoro autonomo con riferimento all’IVA, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità, per il 2018, almeno pari a 8.
Punteggio di affidabilità almeno pari a 8,5.
Per i contribuenti che raggiungono un punteggio di affidabilità almeno pari a 8,5 per il 2018, è inoltre prevista l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.
Punteggio di affidabilità almeno pari a 9.
Per i contribuenti che raggiungono un punteggio di affidabilità almeno pari a 9 per il 2018, in aggiunta ai precedenti benefici, è prevista anche l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e delle società “in perdita sistematica”, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (c.d. “redditometro”) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Punteggio di affidabilità non superiore a 6.
L’’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.
Nella definizione delle strategie di controllo basate su analisi di rischio evasione l’Ufficio tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.
Livello di affidabilità
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Conseguenze e vantaggi
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Fino a 6
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Possibile controllo analisi evasione
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Superiore a 6 e inferiore a 8
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Nessun beneficio/controllo analisi evasione
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Almeno 8
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Esonero visto di conformità compensazione crediti, rimborso credito IVA, anticipazione 1 anno decadenza accertamento
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Almeno 8,5
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Precedenti + esclusione accertamenti su presunzioni semplici
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Da 9 a 10
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Precedenti + esclusione società non operative / in perdita sistematica + esclusione accertamento “redditometro”
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