Sanabili la violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018.
Il decreto-legge 119/2018 prevede la sanatoria delle irregolarità formali.
Rientrano nell’ambito di applicazione della sanatoria le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018 .
La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure); per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero; per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
La procedura di regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute ; infatti le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della procedura possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono.
Il pagamento dell’importo dovuto deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020.
La definizione delle modalità di attuazione della procedura in esame è demandata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.