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IRAP e professionisti

  • di Luigi Mondardini

    Due pronunce recenti della Cassazione.

    Secondo le ordinanze nn. 4783 e 4851   l’assunzione di un dipendente, anche part time, o un rapporto di praticantato non costituiscono elemento di autonomia organizzativa tale da obbligare il professionista al versamento dell’IRAP. 
     
    Presupposto di applicazione dell’IRAP è l’esercizio di una attività autonomamente organizzata volta alla produzione e scambio di beni e servizi.
     
    Nel tempo i professionisti hanno ripetutamente sostenuto che tale condizione, nella propria area di competenza,   è assente  prevalendo la componente dell’opera intellettuale sull’impiego di mezzi autonomamente organizzati.
     
    Le recenti pronunce di marzo 2018 chiariscono  il principio secondo cui il requisito di autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. 
     
    Inoltre la presenza di due unità lavorative part time, entrambe con mansioni meramente esecutive e non incidenti sul processo di produzione del reddito del contribuente, corrisponde in termini produttivi alla collaborazione di una singola unità lavorativa a tempo pieno.
     
    Infine  non assume rilevanza il fatto che il contribuente si avvalga di un collaboratore o di un praticante perché questo aspetto non identificherebbe in alcun modo la presenza di un tasso soglia per il superamento dei parametri già definiti. 
     
    Si ricorda che nel tempo è andato  sviluppandosi un  copioso contenzioso in materia, con numerosi interventi utili a  chiarire   una serie di questioni:
     
    - la Corte Costituzionale con la  Sentenza n. 156 del 10/05/2001 ha stabilito che  l’esercizio di attività svolta in assenza di autonoma organizzazione di mezzi e persone esclude l’assoggettabilità del contribuente ad IRAP e va valutata caso per caso.
     
     
    - L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 13.06.2008, n. 45/E e successivamente nel 2010, ha indicato gli elementi che fanno  ritenere la sussistenza di una autonoma organizzazione: impiego in modo non  occasionale di lavoro altrui e/o utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.  
     
     
    - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza  n. 9451 del 2016 precisava “………il requisito dell’autonoma organizzazione  ricorrere quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
     
     
     

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