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IPERAMMORTAMENTO 2026

  • di Francesco Mondardini

    L’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali.

    L’agevolazione  per gli investimenti in beni strumentali.

    La  misura  sarà operativa a seguito della pubblicazione del decreto attuativo congiunto MEF–MIMIT, attualmente in fase di definizione.

    Dalle prime anticipazioni disponibili, emergono alcune novità rilevanti, tra cui l’eliminazione del vincolo relativo alla provenienza dei beni (non più limitati all’UE/SEE), la possibile estensione dell’agevolazione anche a software acquisiti con canoni, l’eliminazione dell’autodichiarazione per investimenti fino a 300.000 euro e l’introduzione di una quarta comunicazione obbligatoria a fine anno, oltre alle tre già previste (preventiva, conferma acconto 20% e completamento), con finalità di monitoraggio delle risorse.

    Vedremo se tali novità saranno confermate in via definitiva; nel frattempo si riepilogano le principali regole dell’iperammortamento 2026.

    La Legge di Bilancio 2026 (commi 427–436), in vigore dal 1° gennaio, ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante ai fini IRES/IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma “4.0”, con un impianto aggiornato rispetto al passato. La maggiorazione opera esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

     

    ?? APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

    L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e prevede le seguenti misure di maggiorazione del costo:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    Rientrano nell’agevolazione i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, in quanto gli elenchi sono ora riportati direttamente nella manovra.

    Sono inoltre agevolabili anche i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono ammesse solo specifiche tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Una condizione precedentemente prevista, ora soppressa dal Decreto Fiscale, riguardava l’obbligo che i beni fossero prodotti in Paesi UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tale vincolo è stato eliminato a seguito delle criticità emerse in fase applicativa.

    Per accedere all’agevolazione, le imprese dovranno trasmettere apposite comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma gestita dal GSE, secondo modalità che saranno definite dal decreto attuativo MEF–MIMIT.

    Si segnala inoltre che, qualora durante il periodo di fruizione il bene venga ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la possibilità di continuare a beneficiare delle quote residue è subordinata alla sostituzione, nello stesso periodo d’imposta, con un bene materiale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Resta ora da attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo, riformulato anche alla luce della confermata soppressione del vincolo relativo alla provenienza dei beni.

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