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Iperammortamento 2019

  • di Luigi Mondardini

    Proroga di un anno, con modifiche.

    Va invece in pensione la disciplina del superammortamento.

    La norma riguarda gli  investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e digitale, di ammontare fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è stata elevata al 170%

    L’entità del beneficio è ora diversificata in tre scaglioni , in funzione della consistenza dell’investimento; in particolare:  

    - 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    È stata poi confermata, per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019 (per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, in presenza delle condizioni (dettate dal comma 60), la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0”.

    Per la fruizione dei benefici, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale (iscritti nei rispettivi albi professionali) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Tali documenti devono essere acquisiti entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro quello in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura .


    È stata ribadita la validità della norma che esclude la possibilità di maggiorare l’ammortamento per i beni materiali strumentali in relazione ai quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui all’allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016.

    Confermate anche le norme in tema di investimenti sostitutivi , in virtù delle quali la sostituzione di un bene agevolato non determina la revoca del beneficio a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

    Se l’investimento sostitutivo è di costo inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

    Infine, nel novero dei costi agevolabili con la maggiorazione del 40% sono stati inseriti anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

     

     

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