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Invio tardivo della fattura, termine di liquidazione

  • di Luigi Mondardini

    Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

    Nel caso in cui la ricevuta di consegna di una fattura elettronica trasmessa a ridosso del termine della liquidazione periodica, giunga al cedente successivamente a tale data, la relativa IVA deve  essere comunque conteggiata nel rispetto del periodo di esigibilità.

    Ad esempio:

    • fattura datata 30 gennaio 2019
    • viene trasmessa al Sistema di Interscambio il 13 febbraio 2019
    • la ricevuta di consegna è recapitata in data successiva al 18 febbraio 2019 (si ricorda che il termine per la liquidazione slitta essendo  il 16 e il 17 festivi)

    l’imposta dovrà comunque essere conteggiata nella liquidazione del mese di gennaio.

    Tale soluzione deve essere adottata  anche in presenza di scarto da parte del SdI.

    Il  soggetto mensile che dovesse trasmettere, ad esempio, una fattura relativa ad un’operazione effettuata nel mese di gennaio, il 27 febbraio, ovvero successivamente al termine per la liquidazione periodica, senza avere versato l’IVA, potrebbe beneficiare della riduzione dell’80% della sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. 471/97, ma sarebbe comunque passibile dell’intera sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 (salvo avvalersi dell’istituto del ravvedimento).

    In pratica:

    - in presenza di ritardi nella trasmissione, sarà dunque indispensabile tener conto dell’imposta esigibile nel periodo, pur se relativa a fatture elettroniche che non sono ancora state trasmesse entro la fine del mese o per le quali, se inviate al SdI, non è ancora stata ottenuta una ricevuta da parte del Sistema.

    Alla luce di quanto sopra occorre chiedersi se , per  poter far confluire “automaticamente” nella liquidazione l’imposta relativa a tali fatture,  si possa procedere nella  registrazione anche nel caso in cui si sia ancora in attesa della ricevuta di consegna, scarto o impossibilità di recapito del documento.

    Sulla base delle  istruzioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, sembrerebbe  ammissibile l’annotazione del documento anche in assenza dell’esito del controllo da parte del Sistema di Interscambio.

    Si ricorda che  se la fattura viene nuovamente inviata al SdI entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto non sono previste sanzioni.

    L’Agenzia delle Entrate  suggerisce poi , in caso di scarto, di procedere all’emissione di una nuova fattura“con la data e il numero del documento originario”.

     

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