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Invio spese sanitarie: proroga al 9 febbraio

  • di Luigi Mondardini

    Slittamento del termine pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

    Introdotta una proroga al 9 febbraio 2016 per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate.

    Entro il prossimo 9 febbraio, quindi, i seguenti soggetti dovranno inviare i dati relativi alle spese sanitarie del 2015:


    - le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;


    - gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

    Conseguentemente slittano anche i tempi per il diniego al trattamento dei dati.

    Sarò il 9 marzo 2016 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione del 730/2016 precompilato, non alterando il sistema di tutela della privacy approvato.

    Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate non interviene invece in merito al termine del 29 febbraio  entro il quale gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono inviare i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse.

    Infatti, per individuare l’importo delle spese sanitarie sostenute che effettivamente può beneficiare della detrazione dall’IRPEF da indicare nel modello 730/2016 precompilato, occorre conoscere anche quanto è stato rimborsato dai vari fondi assistenziali a cui il contribuente risulta iscritto (si pensi, ad esempio, al FASI).

    Resta da chiarire il  regime sanzionatorio.

    In questo primo anno di applicazione della dichiarazione precompilata contenente le spese sanitarie non saranno applicate sanzioni per ritardo lieve o lievi errori.

    Tuttavia, occorre ora definire l’entità del ritardo tollerabile anche alla luce della proroga anticipata dall’Agenzia delle Entrate.

     

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