Mancano poche settimane dalla prima scadenza .
Il nuovo obbligo di comunicazione , previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010 per la generalità dei soggetti passivi IVA, è stato introdotto a partire dal 2017 (per effetto dell’art. 4 del DL 193/2016) e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche,
mensili e trimestrali.
Sono esclusi dall’obbligo i soggetti già esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche, nonché quelli esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
La comunicazione deve essere inviata con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
Il modello da utilizzare, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793. Per tale adempimento non può essere utilizzato il servizio Entratel; è previsto l’invio di un file distinto per ciascun contribuente
Per il 2017 l’invio deve essere effettuato entro:
- il 31 maggio 2017 per il primo trimestre;
- il 18 settembre 2017 per il secondo trimestre (il 16 settembre è sabato);
- il 30 novembre 2017 per il terzo trimestre;
- il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.
I commercialisti chiedono di uniformare le modalità di trasmissione telematica delle nuove comunicazioni a quelle tradizionalmente utilizzabili per gli altri adempimenti dichiarativi.