Nuovo termine per l’invio.
Bloccati tutti gli adempimenti tributari con scadenza entro il 31 maggio; sono esclusi solo quelli collegati alla predisposizione della dichiarazione precompilata.
Quindi slittano:
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modelli Intrastat da effettuarsi entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni;
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presentazione dell’esterometro relativo al primo trimestre.
L’articolo 62 del decreto «Cura Italia» (Dl 18/2020) prevede la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio.
Unica eccezione all’esonero è quella prevista per gli invii di dati “collegati” alla dichiarazione precompilata, tra cui le certificazioni uniche.
In particolare il comma 6 dell’articolo 62 del decreto «Cura Italia» stabilisce che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 vanno effettuati entro il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.
Questo significa che, salvo ulteriori differimenti, entro tale data i contribuenti dovranno trasmettere i modelli Intrastat relativi ai mesi da febbraio a maggio, ovvero al primo trimestre (per le cessioni).
Infine, sempre in tema di operazioni con l’estero, slitta al 30 giugno anche la presentazione dell’esterometro, divenuto ora trimestrale.