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Interventi di edilizia libera: la posizione dell’Agenzia delle Entrate.

  • di Luigi Mondardini

    Nuovi obblighi in materia di bonus edilizi.

    Il D.L. n. 157/2021, c.d. “Decreto antifrodi”, ad oggi abrogato, a partire dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore)  aveva introdotto, l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus edilizi diversi dal Superbonus.
    Tale obbligo si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.

    La legge di bilancio 2022 ha poi inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter, il quale, alla lettera b), stabilisce che:
    -l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus «alle opere già classificate come attività di edilizia libera” e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate) .
    In merito ai termini di vigenza della nuova norma introdotta dalla di bilancio 2022 l’agenzia delle entrate ha fornito alcune  delucidazioni.
    In particolare, con riferimento all’ipotesi che un contribuente abbia sostenuto dopo il 12 novembre 2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito e che alla data del 3 gennaio 2022 non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione all’Agenzia delle entrate viene precisato  quanto segue:
    Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data. Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio”.

    In pratica, poiché l’esenzione per lavori in edilizia libera o non superiori a 10.000 euro entra in vigore il 1° gennaio 2022, la stessa troverà applicazione per le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data.
    In conclusione:
    • se la spesa per lavori in edilizia libera o non superiori a 10.000 euro  viene sostenuta entro il 31/12/2021 ma la comunicazione di cessione è stata trasmessa all’Agenzia delle entrate prima del 1° gennaio 2022, ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese.

     

    • Viceversa se la spesa viene  sostenuta prima di tale data (quindi entro il 31/12/2021) e la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese.

     

     

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