possibile integrarla fino ai termini dell’accertamento
Il D.L. n. 193/2016 ha apportato sostanziali modifiche ai termini di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore, per le imposte sui redditi, l’IRAP e i sostituti d’imposta e per l’IVA.
La nuova normativa infatti ha chiarito che le dichiarazioni possono essere integrate “a favore” per correggere errori od omissioni, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, equiparando ciò che la normativa dispone per le dichiarazioni integrative a sfavore.
In precedenza , mentre la dichiarazione integrativa a sfavore poteva essere presentata fino a quando erano ancora aperti i termini per l’accertamento dell’imposta (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore era consentita solo entro il termine previsto “per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”.
La presentazione delle dichiarazioni integrative proroga i termini per l’accertamento, che decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo relativamente agli elementi oggetto di integrazione.
Questo significa che, per le parti della dichiarazione originaria che sono rimasti invariati, il termine di decadenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione originaria.
A seguito della modifica, le dichiarazioni IVA possono essere integrate mediante successiva dichiarazione per correggere errori od omissioni:
- che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile
- di un maggiore o di un minore debito d’imposta
- di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile
Restano ferme l’applicazione delle sanzioni e la normativa in tema di ravvedimento operoso.
L’eventuale credito derivante dalle dichiarazioni integrative:
- se presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo può essere compensabile oppure portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale oppure chiesto a rimborso (in presenza dei requisiti).
- Se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti oppure utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.