Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore esclude l’applicazione di sanzioni a carico del contribuente.
Non si applica neppure la sanzione residuale di € 250, prevista nei casi in cui non siano applicabili le sanzioni in misura percentuale relative alle violazioni riguardanti le imposte dirette, gli adempimenti propri dei sostituti d’imposta, nonchè quelle relative all’imposta sul valore aggiunto.
Con il D.Lgs. 193/2016 è ora ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione che rettifichi l’imponibile o l’imposta a favore del contribuente anche oltre il termine oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
Restava irrisolta la questione che la rettifica a favore potesse costituire una delle ipotesi di dichiarazione inesatta, con l’applicazione della sanzione residuale minima di € 250, che eventualmente sarebbe potuta essere oggetto di ravvedimento operoso.
L’Agenzia precisa ora che risulta integrata la violazione relativa al contenuto della dichiarazione punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2 mila, nei soli casi in cui ricorra una delle seguenti fattispecie:
- la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa: dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante; dati rilevanti per la determinazione del tributo ; ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
L’Agenzia si è occupata dell’indicazione di un costo deducibile : in particolare nel caso in cui l’indicazione di un minor costo a favore del contribuente non abbia causato danno per l’erario, la successiva correzione, operata riducendo l’imponibile, non prevede l’applicazione di alcuna sanzione.