Intenso il contenzioso amministrativo e giudiziario sviluppatosi.
Sono coinvolti i soci di società di persone commerciali aventi quale oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili ( codici Ateco 2007 68.20.1 e 68.20.2 e codice Ateco 2002 70.20.0).
Secondo l’orientamento dell’INPS, è obbligatoria l’ iscrizione alla Gestione IVS dei soci di tali società in quanto “anche l’attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone – commerciali – o di capitali”.
La giurisprudenza non è di questo avviso con pronunce in senso avverso rispetto alla pretesa dell’Ente previdenziale.
In pratica, alla luce degli indirizzi espressi dalla giurisprudenza, si può ritenere che sussista l’obbligo di iscrizione del socio nella gestione degli esercenti attività commerciali se egli partecipa personalmente al lavoro aziendale in modo prevalente e abituale, purchè sia dimostrato che la società svolga un’effettiva attività commerciale e non di mera locazione.
Con il messaggio del 7 giugno 2017 n. 2345 l’Inps sembra avere recepito l’orientamento della giurisprudenza, pur evidenziando la necessità di verificare il regime fiscale adottato in presenza di una attività di mero godimento e non avente natura commerciale .
Ciò potrebbe significare l’eventualità da parte del Fisco di mettere in discussione la legittimità dell’uso dello strumento societario , con possibilità di contestare la di deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva derivanti dall’adozione del regime fiscale d’impresa.
La presenza di servizi accessori, oltre alla sola locazione, potrebbe mettere al riparo dalle contestazioni suindicate circa il regime fiscale adottato, con l’accortezza di non far divenire il lavoro svolto dai soci “abituale e prevalente”.