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Indici sintetici di affidabilità ( ISA)

  • di Luigi Mondardini

    Entro fine anno il primo gruppo di ISA.

    Nella prima fase e fino all’approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, gli ISA coesisteranno con studi di settore e parametri contabili rispetto ai quali viene precisata la persistenza dell’obbligo dichiarativo .
     
    La disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale è  contenuta nell’art. 9-bis commi 1-19 del DL 50/2017 , poi convertito in legge.
     
    L’introduzione dei nuovi strumenti prevede , per una parte degli esercenti attività economiche, l’applicazione degli stessi dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2018.
     
    Gli ISA verranno elaborati gradualmente a partire da quest’anno; la nuova disciplina dispone che, per il periodo d’imposta 2017, le attività per cui saranno approvati gli ISA sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. di conversione 96/2017 (ossia entro il prossimo 22 settembre). 
     
    Quindi, il primo decreto di approvazione degli ISA applicabili nel 2017 sarà approvato entro fine anno.
     
    Le  norme che regolano gli accertamenti basati su studi di settore e parametri contabili non sono state abrogate; rispetto ad esse viene disposta una graduale cessazione con effetto dai periodi d’imposta per i quali entrano in vigore i nuovi ISA e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati.
     
    Il giudizio di affidabilità consentirà  una serie di benefici. E’   demandato  a un prossimo provvedimento l’individuazione dei benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, con possibilità di differenziare i termini di accesso ai benefìci in relazione al tipo di attività.
     
    I benefici contemplati dall’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 riguardano:
     
    - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
    - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui;
    - l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
    - l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 comma 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72;
    - l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ), con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
    - l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
    - I benefici relativi all’esclusione dalla disciplina delle società di comodo, alla riduzione dei termini di accertamento e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000 (art. 9-bis comma 13 del DL 50/2017).
     

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