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Indennità 600 Euro, ma non per tutti

  • di Luigi Mondardini

    Esclusi pensionati e dipendenti in corso.

    All'interno delle categorie individuate, l'indennità di 600 euro spetta a tutti, senza distinzioni geografiche o legate ai danni effettivamente subiti a causa dell'emergenza COVID-19.

    Qualche esempio:

    l'indennità SPETTA a:

    • impresa individuale (artigiani o commercianti) titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
    • socio di società di persone, iscritto all'AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
    • socio di società di capitali, iscritto all'AGO INPS (artigiani o commercianti) non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
    • libero professionista iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
    • amministratore di società di capitali (anche non socio e non titolare di partita IVA) iscritto alla Gestione separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
    • collaboratore familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
    • collaboratore coordinato e continuativo (cococo) che svolge attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

    l'indennità NON SPETTA a:

    • libero professionista iscritto ad un Albo/Ordine e a Cassa Previdenziale di categoria
    • amministratore di società di capitali (anche non socio) non iscritto all'INPS (né AGO né GS), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
    • in generale a pensionati, dipendenti, iscritti ad altre casse di previdenza, a prescindere dall'attività svolta

    L'indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall'INPS, previa domanda da presentare esclusivamente in modalità telematica.

    La domanda può essere presentata SOLO dal beneficiario o da un patronato; sono esclusi da questa attività gli altri intermediari (compresi Commercialisti e Consulenti del lavoro).

     

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