Per i mensili scadenza del 10 aprile 2016, per i trimestrali il 20 aprile 2016.
Lo Spesometro prevede la comunicazione telematica di tutte le operazioni rilevanti a fini IVA: quelle con fattura, scontrino, ricevuta fiscale o anche per le quali non sia obbligatoria la certificazione del corrispettivo pattuito.
Il termine ultimo per l’invio telematico di tale comunicazione è fissato in maniera distinta:
- per coloro che hanno periodicità IVA mensile il termine ultimo per l’adempimento è fissato entro il 10 aprile 2016.
- Per i contribuenti trimestrali dati vanno inviati entro il 20 aprile 2016.
Lo spesometro per l’anno 2015 prevede alcune novità.
Per il 2015, diversamente dal 2014 vengono meno, è previsto che:
- le Amministrazioni Pubbliche debbano presentare lo spesometro
- l’obbligo per i commercianti al dettaglio e operatori turistici a dover comunicare le operazioni attive d’ importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’IVA.
Lo spesometro è un adempimento a carico di tutti i soggetti titolari di partita IVA che abbiano posto in essere nell’anno d’imposta 2015 operazioni rilevanti a fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti).
Sono esonerati:
- i soggetti che hanno scelto il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico; in particolare sono irrilevanti e quindi esonerate da tale obbligo le operazioni poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni in ambito istituzionale.
- Operazioni interessate.
- i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Le operazioni interessate dalla comunicazione sono:
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA (esclusi i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici);
- le operazioni in contanti legate al turismo d’ importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
- le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972;
- le operazioni intracomunitarie;
- quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
- le operazioni d’ importo pari o superiore a 3.660 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.