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In arrivo lo spesometro

  • di Luigi Mondardini

    Per i mensili scadenza del 10 aprile 2016, per i trimestrali il 20 aprile 2016.

    Lo Spesometro prevede la comunicazione telematica di tutte le operazioni rilevanti a fini IVA: quelle con fattura, scontrino, ricevuta fiscale o anche per le quali non sia obbligatoria la certificazione del corrispettivo pattuito. 
     
    Il termine ultimo per l’invio telematico di tale comunicazione è fissato in maniera distinta:
    - per coloro che hanno periodicità IVA mensile il termine ultimo per l’adempimento è fissato entro il 10 aprile 2016.
    - Per i contribuenti trimestrali  dati  vanno inviati entro  il 20 aprile 2016.
     
    Lo spesometro per l’anno 2015 prevede alcune novità. 
     
    Per il 2015, diversamente dal 2014 vengono meno, è previsto che:
    - le Amministrazioni Pubbliche debbano  presentare lo spesometro
    - l’obbligo  per i commercianti al dettaglio e operatori turistici a dover comunicare le operazioni attive d’ importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’IVA. 
     
    Lo spesometro è un adempimento a carico di tutti i soggetti titolari di partita IVA che abbiano posto in essere nell’anno d’imposta 2015 operazioni rilevanti a fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti).
     
     
    Sono esonerati:
    - i soggetti che hanno scelto il regime  fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
    - lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico; in particolare sono  irrilevanti e quindi esonerate da tale obbligo le operazioni poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni in ambito istituzionale. 
    - Operazioni interessate.
    - i contribuenti che aderiscono al  regime forfettario.
     
    Le operazioni interessate dalla comunicazione sono: 
     
    - le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
     
    - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA (esclusi i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici); 
     
    - le operazioni in contanti legate al turismo d’ importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
     
    Sono escluse dall'obbligo di comunicazione: 
     
    - le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972; 
    - le operazioni intracomunitarie;
    - quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria; 
    - le operazioni d’ importo pari o superiore a 3.660 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
     

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