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In arrivo il Bilancio “dimagrito”

  • di Luigi Mondardini

    Si tratta del bilancio “super abbreviato” previsto per le società di cui all’art. 2435-ter c.c.

    Con l’esercizio che si chiude il prossimo 31 dicembre 2016 le società che hanno i requisiti dimensionali di cui all’articolo 2435-ter codice civile possono presentare il bilancio cd. “super abbreviato” .
     
    Si tratta di un bilancio che prevede i soli schemi di bilancio senza la nota integrativa (e senza il rendiconto finanziario), salvo il rispetto di alcuni obblighi informativi supplementari da indicare in calce allo Stato patrimoniale. 
     
    Il “micro” bilancio può (è sempre una facoltà) essere presentato da parte delle società di capitali che nel primo esercizio, ovvero successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
    totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
    ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
     
    Verificato il mancato superamento dei parametri descritti, la società può dunque redigere il bilancio in forma “super” abbreviata presentando solamente gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, omettendo come già detto sia il rendiconto finanziario sia la nota integrativa.
     
    Per quanto riguarda le informazioni supplementari che consentono di non redigere la nota integrativa, si richiede di indicare in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell’articolo 2427 codice civile:
     
    - l’importo complessivo delle garanzie e degli impegni (ciò che fino al 2015 era indicato nei conti d’ordine soppressi dallo stesso D.Lgs. 139/2015)
    - l’ammontare dei compensi erogati agli amministratori ed ai sindaci (laddove l’organo di controllo sia stato nominato). 
    - Infine, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, è previsto anche l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione se in calce allo stato patrimoniale siano indicate le “tradizionali” informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 codice civile (numero e valore nominale delle azioni o proprie o di società controllanti possedute dalla società, ovvero acquisite ed alienate nel corso dell’esercizio).
     

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