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IMU –TASI. Prima rata al 16 gigno

  • di Luigi Mondardini

    Acconto pari al 50% di quanto pagato per l’annualità 2016

    Per la determinazione dell’IMU,  il versamento della prima rata dovuta per il 2017 va effettuato  sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2016.
     
    Eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. 
     
    I Comuni, pertanto, sono tenuti ad effettuare l’invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell’IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017. 
     
    In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
     
    In pratica la prima rata scadente il 16 giugno 2017 è pari al  50% dell’imposta dovuta con le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2016.
     
    Relativamente alla TASI ,anche  in questo caso, è previsto che  il versamento della prima rata della TASI sia eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
     
     Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2017 sarà eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’Economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2017.
     
    Entro il 16 giugno, quindi, deve essere versata la prima rata dell’IMU e/o della TASI per l’anno 2017 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse o esentate dal pagamento del tributo.
     
    In particolare:
     
    - Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    - Le  abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”);
    - Le abitazioni concesse in locazione;
    - Le  pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
    - Gli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;
    - Le  aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
     

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