>

Imu per il settore turistico

  • di Luigi Mondardini

    Esenzione della prima rata.

    L’ articolo 177 D.L. 34/2020 introduce l’esonero dal versamento della prima rata Imu 2020, in primo luogo per  gli alberghi.

    Tuttavia l’agevolazione si estende anche ad altre tipologie di fabbricati impiegati nell’attività turistico-ricettiva.

    In particolare l’esenzione della prima rata Imu relativa al periodo d’imposta 2020 si applica:

    1. agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
    2. agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

    Alcune questioni.

    La prima concerne il significato della norma: dalla lettura della relazione illustrativa, che parla di “abolizione del versamento”, si arriva alla conclusione che l’importo che oggi viene rinviato, in realtà  dovrebbe essere interamente “abbuonato”.

    Pertanto il saldo dovuto a dicembre  si dovrà presumibilmente calcolare in maniera ordinaria, scomputando quanto si sarebbe dovuto versare a titolo di acconto.

    La seconda questione riguarda l’esatta individuazione degli immobili interessati dall’agevolazione.

    Si osserva che solo gli alberghi sono infatti individuati univocamente tramite la corrispondente categoria catastale (D/2), mentre gli altri immobili sono individuati in modo descrittivo.

    Ci si chiede ad esempio  cosa si debba intendere per “case e appartamenti per vacanze”.

    Poiché il beneficio è concesso “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate” porta ad escludere che tale beneficio possa in alcun modo interessare le seconde case che ciascun contribuente utilizza in maniera diretta.

    Si ritiene corretta l’interpretazione che limita  il vantaggio alle strutture ricettizie extra-alberghiere di cui alla L. 135/2001, relativamente  agli immobili che siano comunque destinati ad una attività.

    Pertanto andrebbero esclusi dal beneficio anche gli appartamenti destinati alle locazioni brevi, non inquadrabili tra gli affittacamere, in quanto non trattasi di attività.

    Il titolare di una abitazione destinata a locazioni brevi non può  assumere la veste di “gestore delle attività ivi esercitate” (il termine “gestore” pare infatti far riferimento all’esercizio di un attività commerciale), con la conseguenza che egli non potrà far valere l’esenzione Imu.

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link