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Imu e Tasi: come rimediare alle scadenze non rispettate

  • di Luigi Mondardini

    Se non è stato possibile rispettare la scadenza del 16 dicembre è possibile regolarizzare la posizione.

    Per chi pagherà entro il 30 del mese le sanzioni sono ridotte ai minimi termini grazie al "ravvedimento sprint", che ha  un costo davvero irrisorio. 
     
    Possibile comunque mettersi in regola anche più avanti approfittando del ravvedimento operoso che può essere utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, ossia entro il 30 giugno del prossimo anno, pagando anche in questo caso sanzioni ridotte. 
     
    Sono dunque possibili varie soluzioni:
     
    - Ravvedimento sprint con sanzioni minime: occorre  pagare entro 14 giorni dalla scadenza del termine originario, quindi entro il prossimo 30 dicembre. Chi sceglie questa opzione dovrà versare solo una sanzione pari allo 0,1% del tributo per ogni giorno di ritardo (ossia 1 centesimo in più ogni 10 euro), più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento. Attualmente il tasso di interesse è pari allo 0,2% all'anno. Di fatto non si pagano interessi finché non si raggiungono i 5 centesimi, dato che l'importo del tributo deve essere arrotondato all'euro.
     
    - Il ravvedimento entro i 30 giorni: dal 1° gennaio 2017 in poi e fino al 16 gennaio, ossia entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è in cifra fissa e pari all'1,5% del dovuto, vale a dire 1,5 euro ogni 100. A questa cifra vanno aggiunti gli interessi calcolati su base giornaliera.
     
    - Fino al 30 giugno 2017 ravvedimento lungo: superato il termine del 15 gennaio scatta il ravvedimento lungo. La sanzione in questo caso è pari all'1,67% più gli interessi legali. Termine ultimo per poter mettersi il regola il 30 giugno 2017, data di scadenza della presentazione della dichiarazione Imu e Tasi annuale (se dovuta).
     
    Per pagare le sanzioni per il ritardo nel pagamento di Imu e Tasi non sono previsti codici ad hoc. Si deve, quindi, compilare la casella con il codice relativo al tributo pagato in ritardo, indicando l'importo da versare, calcolato aggiungendo all'imposta originaria le sanzioni e gli intessi qualora la cifra fosse tale da farli scattare. 
     
    Si deve quindi barrare sia la casella "saldo" che la casella "ravv" che indica, appunto, che il versamento è stato effettuato usufruendo del ravvedimento operoso. 
     
     
     

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