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IMU e TASI: attenzione alle variazioni in corso d’anno

  • di Luigi Mondardini

    Acconto sulla base di aliquote e detrazioni 2016.

    Può accadere che venga compilato il Modello F24 per il versamento riportando gli stessi dati dello scorso anno, modificando solo il campo anno di riferimento, cioè indicando il 2017 al posto del 2016.
     
    IMU e  TASI sono dovute in base alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso (computando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni). 
     
    Occorre peraltro tener conto di eventuali cambiamenti avvenuti in corso d’anno rispetto all’anno passato , quali variazione di rendita, di residenza, immobile locato,ecc.. 
     
    E’ possibile che nel corso del periodo d’imposta , il dato catastale di partenza (rendita o reddito dominicale) per il calcolo della base imponibile abbia subito  variazioni:
     
    - in caso di variazione d’Ufficio , la rendita catastale da prendere come riferimento è sempre quella risultante in catasto al 1° gennaio del periodo d’imposta per il quale si sta liquidando il tributo. Per una rendita variata durante il 2017, essa sarà presa come riferimento dal 1° gennaio 2018. 
     
     
    - Se su  richiesta del possessore,  occorre calcolare la base imponibile con riferimento alla rendita catastale così come risultante in catasto nel corso dell’intero periodo d’imposta (sempre con riguardo ai mesi di possesso e considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni).
     
     
    Occorre poi tener conto della variazione relativa all’ abitazione principale vale a dire  l’immobile in cui il possessore ha residenza e dimora abituale.
     
    In caso di trasferimento nel corso del 2017 della  residenza e dimora da un fabbricato all’altro, entrambi gli immobili hanno rappresentato abitazione principale e seconda casa rispettivamente per diversi mesi dell’anno.
     
     
    Altra situazione concerne il possesso; nel corso del periodo d’imposta un immobile potrebbe essere stato venduto oppure oggetto  di esercizio di un altro  diritto reale di godimento quale usufrutto, enfiteusi, diritto di abitazione, ecc..
     
    IMU e TASI vanno liquidate in base alla percentuale ed ai mesi di possesso: in caso di vendita di un immobile si dovrà liquidare IMU e TASI considerando come periodo di possesso quello fino alla vendita .
     
     
    Anche  locazioni e comodati  tra genitori e figli possono influenzare il conteggio. 
     
    La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, a decorrere dallo scorso anno, un abbattimento della base imponibile nella misura del 50% per l’immobile che risulta ceduto in comodato tra genitori e figli, parenti in linea retta entro il primo grado.
     
    L’abbattimento è condizionato:
     
    - al fatto che il comodatario abbia adibito l’immobile a propria abitazione principale (vi abbia fissato dimora e residenza) 
     
    - che il comodato sia regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
     
    Nel caso di immobile locato a canone concordato, a decorrere dal 2016, è  previsto uno sconto IMU e TASI del 25%. 
     
    Ai fini TASI  anche l’inquilino assume la veste di soggetto passivo se, nel periodo d’imposta, la detenzione dell’immobile in capo ad esso  si è protratta per più di sei mesi.
     

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