La Circolare 23/E 2016 dell'Agenzia fa il punto .
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni la possibilità di godere del cd. super ammortamento o maxi ammortamento, quando effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Il super ammortamento è applicabile in presenza di determinati requisiti; deve trattarsi di beni strumentali, beni nuovi, acquistati o presi in leasing tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.
Il beneficio consiste nella possibilità di determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria (leasing) maggiorando il costo del 40%, mediante una deduzione extra contabile; non riguarda l'IRAP.
In presenza dei requisiti citati sopra, in caso di azienda condotta in affitto o in usufrutto, occorre per prima cosa distinguere tra le due seguenti ipotesi e cioè se sia stata redatta una deroga convenzionale alle disposizione espresse nel Codice Civilre all'art. 2561 che prevedono l' obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni;oppure non è stato derogato l'art. 2561 c.c.
Il criterio generale infatti è che la detrazione spetti a colui che calcola e deduce gli ammortamenti.
Pertanto come chiarito anche dalla Circolare:
- nel primo caso è l'affittuario o l'usufruttuario che usufruisce della maggiorazione dei costi, in quanto è lui che calcola e deduce gli ammortamenti ai sensi dell’ art. 102 ,comma 8 del TUIR.
- nel secondo caso, è il concedente che usufruisce della maggiorazione in quanto, in deroga all’ art. 2561 c.c. è lui che continua a calcolare gli ammortamenti ex art. 102 comma 8 TUIR.